Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 460/97 è previsto un regime di detraibilità per le erogazioni liberali fatte dai privati a favore delle ONLUS.

A partire dal periodo d’imposta 2005 è possibile, sia per imprese che per persone fisiche, dedurre le donazioni effettuate a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e fondazioni nella misura del 10% del reddito imponibile e fino a un massimo di 70.000 euro l’anno. (Vedi testo dell’articolo di legge)

Deducibilità e detraibilità fiscale

Con la legge (L. 80/2005) sono state introdotte delle novità nelle agevolazioni fiscali riguardanti le erogazioni liberali (in denaro e in beni) donate a favore delle Onlus. I soggetti destinatari di tali agevolazioni fiscali sono persone fisiche e aziende (enti soggetti all’IRES). La L. 80/2005 non sostituisce la legislazione precedente relativa alle agevolazioni fiscali ma piuttosto ne rappresenta un’integrazione ed un’alternativa. La stessa L. 80/2005 prevede uno specifico DIVIETO DI CUMULO delle due agevolazioni che sono quindi alternative.

Il donatore può scegliere di quale agevolazione usufruire tra:

  • DETRAIBILITA’ FISCALE (somme sottratte alle imposte da pagare calcolate. Si pagano meno tasse) – legislazione previgente regolamentata nel TUIR (Testo Unico sulle imposte e sui Redditi)
  • DEDUCIBILITA’ FISCALE (somme che si sottraggono al reddito su cui si calcolano le imposte) – introdotta dalla L. 80/2005

La scelta può essere fatta sulla base dell’agevolazione che risulterà più vantaggiosa per il beneficiario.